In esito al referendum indetto con decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 2 marzo 1993, sono abrogati gli articoli 2, secondo comma, limitatamente alle parole: " h) la identificazione e la eliminazione delle cause degli inquinamenti dell'atmosfera, delle acque e del suolo", 14, terzo comma, limitatamente alle parole: " b) all'igiene dell'ambiente", 20, primo comma, lettera a), limitatamente alle parole: "di vita e", e lettera c), limitatamente alle parole: "di vita e", 21, secondo comma, limitatamente alle parole: "e la salvaguardia dell'ambiente", nonche' alle parole: "di igiene ambientale e", 66, primo comma, lettera a), limitatamente alle parole: "compresi i beni mobili e immobili e le attrezzature dei laboratori di igiene e profilassi", della legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante istituzione del Servizio sanitario nazionale. L'abrogazione di cui al comma 1 ha effetto decorsi sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.

Testo vigente dal 5 giugno 1993

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1993-06-05;177~art1 · fonte del testo