Ai fini del presente decreto, si intende per inidoneita' psicofisica permanente assoluta o relativa quanto contenuto nelle lettere a) o b):

  • a)inidoneita' psicofisica permanente assoluta lo stato di colui che a causa di infermita' o difetto fisico o mentale si trovi nell'assoluta e permanente impossibilita' di svolgere qualsiasi attivita' lavorativa;
  • b)inidoneita' psicofisica permanente relativa, lo stato di colui che a causa di infermita' o difetto fisico o mentale si trovi nell'impossibilita' permanente allo svolgimento di alcune o di tutte le mansioni dell'area, categoria o qualifica di inquadramento.

Testo vigente dal 20 ottobre 2011

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2011-07-27;171~art2 · fonte del testo