Art. 8 — Ricevuta della scommessa

La scommessa accettata e' certificata dalla ricevuta emessa dal sistema di accettazione secondo le modalita' di cui all'articolo 20. La ricevuta costituisce l'unica prova di partecipazione alla scommessa e non puo' essere sostituita da nessun altro documento o da prova testimoniale; in caso di suo smarrimento o distruzione si perde il diritto alla riscossione della vincita e all'eventuale rimborso. All'atto del ritiro della ricevuta, lo scommettitore accerta la conformita' degli estremi della scommessa alla richiesta, non essendo ammesso alcun reclamo una volta che lo scommettitore si e' allontanato dallo sportello. Nel caso di mancato ritiro della ricevuta da parte dello scommettitore, la stessa e' immediatamente annullata da parte di chi la rilascia.

Testo vigente dal 1 giugno 1998

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1998-04-08;169~art8 · fonte del testo