L'art. 46 del regolamento di servizio dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782, e' sostituito dal seguente: "Art. 46 (Tessere di riconoscimento per il personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia). - Le tessere di riconoscimento di cui all'art. 79 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, conformi agli allegati A-B-C-D, hanno le dimensioni di mm 100 x 65 e recano nella parte anteriore: spazi per la fotografia, la qualifica, il cognome e nome, il luogo e la data di nascita, le indicazioni concernenti statura, colore dei capelli, colore degli occhi, gruppo sanguigno, nonche' la data del rilascio e autorita' che rilascia il documento; nonche' la stampigliatura "POLIZIA DI STATO" e l'indicazione, a stampa, del ruolo di appartenenza. Nel verso esse recano le diciture "Ministero dell'Interno - Dipartimento P. S." e "Tessera di riconoscimento" con l'indicazione "Validita' dieci anni dalla data di rilascio". I colori della tessera sono cosi' determinati: rosso: per gli appartenenti ai ruoli dei dirigenti e dei commissari. Dello stesso colore e' la tessera rilasciata al capo della Polizia, ai vice capi della Polizia, ai dirigenti preposti agli uffici e direzione centrali di cui al primo comma dell'art. 5 della legge 1 aprile 1981, n. 121, come modificato dall'art. 5 della legge 12 agosto 1982, n. 569; marrone chiaro: per gli appartenenti al ruolo degli ispettori; blu: per gli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti; verde: per gli appartenenti al ruolo degli agenti ed assistenti. Agli allievi agenti, allievi ispettori e allievi commissari e' rilasciata una tessera di colore azzurro, con le stesse caratteristiche e dimensioni di quelle previste dal primo comma, che, in luogo della qualifica, reca la dicitura "allievo agente" o "allievo ispettore" o "allievo commissario della Polizia di Stato". Le tecniche ed il materiale di riproduzione delle tessere sono stabiliti con decreto del capo della Polizia".

Testo vigente dal 2 maggio 1987

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-02-14;169~art1 · fonte del testo