Art. 32 — Disposizioni finali e transitorie
Ogni riferimento alle universita' contenuto nel presente regolamento e' da intendersi esteso agli istituti di istruzione universitaria ed agli istituti superiori ad ordinamento speciale. Per la prima tornata elettorale indetta ai sensi del presente regolamento, il termine di cui all'art. 4 non trova applicazione e l'ordinanza elettorale e' emanata almeno settantacinque giorni prima della data fissata per le elezioni; gli altri termini della procedura elettorale possono essere ridotti fino alla meta'.
Testo vigente dal 29 marzo 1996
