Art. 2 — Rettori e studenti

Per la designazione dei rappresentanti dei rettori e per l'elezione dei rappresentanti degli studenti, le sedi universitarie sono raggruppate in quattro distretti territoriali: il primo comprendente le regioni del nord-est: Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Marche; il secondo comprendente le regioni del nord-ovest: Piemonte, Lombardia, Liguria; il terzo comprendente le regioni del centro: Toscana, Umbria, Lazio, Abruzzo; il quarto comprendente le regioni del sud e delle isole: Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna. La designazione dei rettori e' effettuata dalla Conferenza permanente dei rettori delle universita' italiane, in ragione di due rettori per ciascun distretto. I rappresentanti degli studenti sono eletti in ragione di due per ciascun collegio elettorale; il collegio elettorale corrisponde al distretto. Sono elettori ed eleggibili nel collegio tutti gli studenti iscritti ai corsi di laurea e di diploma attivati nel distretto alla data della emanazione dell'ordinanza che indice le elezioni, anche se pertinenti ad istituzioni aventi la sede centrale in altro distretto. Ciascun elettore vota per il nominativo di un candidato. Sono eletti i due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti. A parita' di voti prevale lo studente con maggiore anzianita' di iscrizione. A parita' di anzianita' di iscrizione, prevale il piu' anziano di eta'.

Testo vigente dal 29 marzo 1996

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1996-02-01;167~art2 · fonte del testo