Art. 19 — Validità delle sedute
Le sedute del Consiglio sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti in carica del Consiglio stesso. In qualsiasi momento della seduta il presidente puo' disporre, di propria iniziativa o su richiesta di un componente del Consiglio, la verifica del numero legale.
Testo vigente dal 29 marzo 1996
