Art. 19 — Validità delle sedute

Le sedute del Consiglio sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti in carica del Consiglio stesso. In qualsiasi momento della seduta il presidente puo' disporre, di propria iniziativa o su richiesta di un componente del Consiglio, la verifica del numero legale.

Testo vigente dal 29 marzo 1996

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1996-02-01;167~art19 · fonte del testo