A decorrere dal primo giorno del mese successivo all'entrata in vigore del presente decreto il compenso giornaliero corrisposto al personale impiegato nei servizi esterni di durata non inferiore a tre ore, secondo le modalita' di cui all'articolo 42 del primo quadriennio normativo Polizia, e all'articolo 50 del secondo quadriennio normativo Polizia, e' rideterminato nella misura di euro 6,00.

Testo vigente dal 31 luglio 2002

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-06-18;164~art48 · fonte del testo