Art. 14 — Applicazione del testo unico a tutela della maternità
Il personale militare che si trova nelle condizioni previste dal testo unico a tutela della maternita', ha diritto ai seguenti periodi di astensione dal lavoro, in aggiunta alla licenza ordinaria e straordinaria previste dal primo quadriennio normativo Forze armate:
- a)"licenza di maternita'", con cui si intende l'astensione obbligatoria dal lavoro del personale militare femminile;
- b)"licenza di paternita'", con cui si intende l'astensione dal lavoro del personale militare maschile, fruito in alternativa alla licenza di maternita';
- c)"licenza parentale", con cui si intende l'astensione facoltativa dal lavoro del personale militare femminile o maschile;
- d)"licenza per malattia del figlio", con cui si intende l'astensione facoltativa dal lavoro del personale militare femminile o maschile in dipendenza della malattia stessa. Le licenze di cui al comma 1 non riducono il periodo di licenza ordinaria spettante, l'importo della tredicesima mensilita' e sono computate per intero nell'anzianita' di servizio, salvo diversa indicazione. La richiesta della licenza di cui al comma 1, lettera c), va presentata, salvo casi di oggettiva impossibilita', almeno quindici giorni prima della data di decorrenze delle stesse. In caso di fruizione frazionata, tra un periodo e l'altro, deve aver luogo, anche per un solo giorno, un'effettiva ripresa del servizio. Nei periodi di licenza di maternita' o di licenza di paternita', previsti dall'articolo 16 e seguenti e dall'articolo 28 e seguenti del testo unico a tutela della maternita', spetta l'intera retribuzione, intesa in tutte le sue componenti fondamentali aventi natura fissa e continuativa mensile. In caso di parto prematuro, al personale militare femminile spetta comunque il periodo di licenza di maternita' non goduto prima della data presunta del parto. Qualora il figlio nato prematuro abbia necessita' di un periodo di degenza presso una struttura ospedaliera pubblica o privata, la madre ha facolta' di riprendere servizio richiedendo, previa presentazione di un certificato medico attestante la sua idoneita' al servizio, la fruizione del restante periodo di licenza di maternita' post-parto e del periodo ante-parto, qualora non fruito, a decorrere dalla data di effettivo rientro a casa del bambino. Nel periodo di licenza parentale, previsto dall'articolo 32 e seguenti del testo unico sulla maternita', al personale militare femminile o, in alternativa, a quello maschile spetta l'intera retribuzione fissa e continuativa mensile, con esclusione delle indennita' legate all'effettivo impiego e del compenso per lavoro straordinario, per un periodo non superiore a quarantacinque giorni nel triennio. Successivamente al periodo di cui al comma 4 e sino al compimento del terzo anno di vita del bambino, nei casi previsti dall'articolo 47 e seguenti del testo unico a tutela della maternita', al personale militare femminile e, in alternativa, a quello maschile, sono riconosciuti fino a cinque giorni lavorativi l'anno di licenza per malattia del figlio retribuita con l'intera retribuzione fissa e continuativa, con esclusione delle indennita' legate all'effettivo impiego e del compenso per lavoro straordinario. Per i successivi periodi di licenza previsti dalla vigente normativa non viene corrisposta retribuzione. Ai fini della corresponsione della retribuzione intera, i periodi temporali di cui ai commi 6 e 7 sono computati nel limite di quarantacinque giorni annui previsto dall'art. 13 del primo quadriennio normativo Forze armate. Il personale interessato ha comunque facolta' di esprimere nell'istanza di concessione del beneficio la volonta' di avvalersi del trattamento economico previsto per la fattispecie richiesta nel testo unico a tutela della maternita'. I riposi giornalieri di cui agli articoli 39 e seguenti del testo unico a tutela della maternita' non incidono sul periodo di licenza ordinaria e sulla tredicesima mensilita'. Nei casi di adozione e affidamento preadottivo internazionale di cui all'articolo 27, commi 2 e 3, del testo unico a tutela della maternita', e' giustificata con la concessione, da parte del Comandante di corpo, di un corrispondente periodo di licenza straordinaria senza assegni non computabile nel limite di quarantacinque giorni annui previsto dall'articolo 13 del primo quadriennio normativo Forze armate. Il predetto periodo di licenza, che non riduce il periodo di licenza ordinaria e la tredicesima annualmente spettanti, e' computabile ai fini della progressione di carriera nei limiti massimi di assenza previsti dalla normativa vigente. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si rinvia alle disposizioni del testo unico a tutela della maternita', qualora compatibili con la normativa concernente lo stato giuridico del personale militare, il rapporto di servizio e le esigenze operative delle Forze armate.
Testo vigente dal 31 luglio 2002
