Art. 8 — Ufficio del Consigliere diplomatico
L'Ufficio del Consigliere diplomatico assiste il Ministro nelle iniziative in campo europeo e internazionale, promuove e assicura la partecipazione del Ministro alle attivita' degli Organismi internazionali ed europei, cura le relazioni internazionali. Il Consigliere diplomatico e' nominato dal Ministro con proprio decreto, d'intesa con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, ed e' scelto tra funzionari appartenenti alla carriera diplomatica di grado non inferiore a consigliere di legazione.
Testo vigente dal 5 novembre 2024
