Art. 5 — Ufficio legislativo
L'Ufficio legislativo cura l'attivita' legislativa e regolamentare nelle materie di competenza del Ministero con la collaborazione degli uffici del Ministero attraverso lo studio, l'elaborazione normativa, la valutazione dei costi della regolazione, l'analisi dell'impatto e della fattibilita' della regolamentazione, garantendo la qualita' del linguaggio normativo, lo snellimento e la semplificazione normativa. Lo stesso Ufficio, inoltre:
- a)esamina i provvedimenti da sottoporre al Consiglio dei ministri e quelli di iniziativa parlamentare;
- b)garantisce il raccordo permanente con l'attivita' normativa del Parlamento;
- c)cura le risposte agli atti parlamentari di sindacato ispettivo riguardanti il Ministero e il seguito dato agli stessi;
- d)cura i rapporti con la Presidenza del Consiglio dei ministri e le altre amministrazioni, anche per quanto riguarda la formazione e l'attuazione normativa di atti dell'Unione europea e della legislazione regionale;
- e)cura i rapporti di natura tecnico-giuridica con le autorita' amministrative indipendenti, con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni, e le province autonome di Trento e di Bolzano, la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e la Conferenza unificata, con l'Avvocatura dello Stato e con il Consiglio di Stato;
- f)sovrintende al contenzioso internazionale, europeo e costituzionale;
- g)svolge attivita' di consulenza giuridica e legislativa per il Ministro e i Sottosegretari e, sulle questioni di particolare rilevanza, coadiuva gli Uffici di diretta collaborazione, le strutture dipartimentali e le direzioni generali. Il Capo dell'Ufficio legislativo e' scelto fra magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati dello Stato, consiglieri parlamentari, dirigenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni dotati di elevata professionalita' ed esperienza, professori universitari di ruolo nell'area delle scienze giuridiche nonche' fra soggetti, anche estranei alla pubblica amministrazione, in possesso di elevata e comprovata capacita' ed esperienza nel campo della consulenza giuridica e legislativa e della progettazione e produzione normativa. Il Ministro, su proposta del Capo dell'Ufficio legislativo, puo' nominare, con proprio decreto, fino a due vice Capi dell'Ufficio legislativo scelti fra: magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati dello Stato, consiglieri parlamentari, dirigenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni dotati di elevata professionalita' ed esperienza, professori universitari di ruolo nell'area delle scienze giuridiche nonche' fra soggetti, anche estranei alla pubblica amministrazione, in possesso di elevata e comprovata capacita' ed esperienza nel campo della consulenza giuridica e legislativa e della progettazione e produzione normativa. La durata dell'incarico di vice Capo dell'Ufficio legislativo e' limitata alla permanenza in carica del Ministro che ne ha disposto la nomina, fatta salva la possibilita' di revoca anticipata da parte del Ministro per il venir meno del rapporto fiduciario. Il Nucleo di valutazione degli atti dell'Unione europea, istituito ai sensi dell'articolo 20 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e' incardinato nell'ambito dell'Ufficio legislativo.
Testo vigente dal 5 novembre 2024
