Art. 8
Gli articoli 10, primo comma, 12, 18, dal settimo al quindicesimo comma, nonche' 30 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612, sono abrogati. All'articolo 15, primo comma, primo periodo del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612, le parole: «da un avvocato dello Stato alla quarta classe di stipendio» sono sostituite dalle seguenti: «da un vice avvocato generale» e le parole: «o straordinario» sono soppresse. All'articolo 28, secondo comma, del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612, le parole: «sostituto avvocato dello Stato» e «aggiunto di procura» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «avvocato dello Stato» e «procuratore dello Stato». All'articolo 33, primo comma, del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612, nel primo e nel secondo periodo, le parole: «gli aggiunti di procura» sono sostituite dalle seguenti: «i procuratori dello Stato».
Testo vigente dal 30 settembre 2011
