Art. 2 — Attuazione degli interventi

Al Dipartimento per lo sviluppo e la competitivita' del turismo e' assegnata una quota pari all'1,5 per cento della disponibilita' finanziaria annualmente stabilita dall'articolo 1, comma 1227, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, per l'esecuzione delle azioni di monitoraggio e di promozione dei programmi beneficiari del cofinanziamento, come dettagliato nella allegata Tabella 1. Tale quota non potra' superare annualmente il limite di spesa di euro 150.000,00; Al fine di assicurare l'equa distribuzione sul territorio delle risorse, fatta salva la quota di cui al comma 1, la disponibilita' massima attribuibile complessivamente a ciascuna regione e provincia Autonoma nella partecipazione alla realizzazione degli interventi di cui al presente regolamento e' determinata a valere sulle risorse annualmente disponibili ai sensi della allegata Tabella 2.

Testo vigente dal 28 settembre 2007

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2007-07-24;158~art2 · fonte del testo