Art. 2 — C o m p e n s i

L'articolo 27, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e' abrogato. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinati i compensi spettanti ai componenti ed agli esperti della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Ai fini del contenimento dei costi di cui all'articolo 1, comma 1346, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, a decorrere dall'esercizio finanziario 2007, rispetto all'esercizio finanziario 2006, i compensi dei componenti della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi sono ridotti dell'8,855 per cento ed i compensi degli esperti della medesima Commissione sono ridotti del 2,456 per cento. Per la medesima finalita', a decorrere dall'esercizio finanziario 2007, non compete alcun compenso al presidente ed al componente di diritto della Commissione.

Testo vigente dal 21 settembre 2007

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2007-08-02;157~art2 · fonte del testo