L'iscrizione nella sezione speciale dell'albo di cui all'art. 1 della legge 6 giugno 1974, n. 298, come integrato dall'art. 1, comma 5-bis, del decreto-legge 6 febbraio 1987, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1987, n. 132, e' consentita:

  • a)alle cooperative tra persone fisiche che abbiano tra i propri soci imprenditori, di numero non inferiore a nove, iscritti all'albo degli autotrasportatori e muniti di almeno una autorizzazione ciascuno per il trasporto di cose per conto di terzi;
  • b)alle cooperative tra persone giuridiche che abbiano tra i propri soci imprese, di numero non inferiore a cinque, iscritte all'albo degli autotrasportatori e munite ciascuna di almeno una autorizzazione per il trasporto di cose per conto di terzi;
  • c)ai consorzi che abbiano tra i soci imprese, di numero non inferiore a cinque, iscritte all'albo degli autotrasportatori e munite ciascuna di almeno una autorizzazione per il trasporto di cose per conto di terzi.

Testo vigente dal 20 giugno 1990

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-04-19;155~art1 · fonte del testo