Art. 20 — Ruolo dei prefetti e dei sindaci
Dietro segnalazione dell'ISTAT, degli organi di censimento e delle Commissione tecniche di censimento, i prefetti e i sindaci intervengono per assicurare il regolare svolgimento delle operazioni di censimento nei rispettivi ambiti di competenza, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 2006, n. 180, e dell'articolo 54 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
Testo vigente dal 13 settembre 2010
