Art. 9 — Disposizioni transitorie

E' fatta sempre salva la possibilita' per chi si dichiara proprietario di un ciclomotore, gia' immesso in circolazione anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento, di richiedere il rilascio della nuova targa e del certificato di circolazione del ciclomotore stesso presso un ufficio motorizzazione civile del Dipartimento per i trasporti terrestri ovvero presso uno dei soggetti di cui all'articolo 251 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, come modificato dal presente decreto.

Testo vigente dal 15 aprile 2006

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2006-03-06;153~art9 · fonte del testo