Art. 1 — Oggetto e definizioni

Ai sensi dell'articolo 1, commi 217 e seguenti, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, il presente regolamento disciplina l'organizzazione e il funzionamento del Sistema telematico centrale della nautica da diporto. Ai fini del presente regolamento, si intende per:

  • a)ATCN: l'Archivio telematico centrale delle unita' da diporto del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
  • b)CED: il Centro elaborazione dati della Direzione generale per la motorizzazione del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
  • c)DCI: la dichiarazione di costruzione o importazione;
  • d)Dipartimento trasporti: il Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
  • e)Documento di navigazione: la licenza di navigazione e ogni altro documento prescritto ai fini della navigazione delle unita' da diporto;
  • f)Ministero: il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
  • g)Raccomandatari: i raccomandatari marittimi di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 4 aprile 1977, n. 135;
  • h)RID: i Registri delle imbarcazioni da diporto;
  • i)RND: i Registri delle navi da diporto;
  • l)SISTE: il Sistema telematico centrale della nautica da diporto;
  • m)SPID: il Sistema pubblico di identita' digitale;
  • n)STED: lo Sportello telematico del diportista;
  • o)Studi di consulenza: le imprese e le societa' esercenti l'attivita' di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 8 agosto 1991, n. 264;
  • p)UCON: l'Ufficio di conservatoria centrale delle unita' da diporto istituito presso l'ATCN;
  • q)UMC: gli Uffici della motorizzazione civile;
  • r)Unita' da diporto: le navi e le imbarcazioni da diporto di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b), c), d), e) e f), del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, nonche' i natanti da diporto di cui alla lettera g) del medesimo articolo, iscritti nell'ATCN ai sensi dell'articolo 27, comma 2, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171.

Testo vigente dal 27 febbraio 2019

Norme correlate

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Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2018-12-14;152~art1 · fonte del testo