Art. 12 — Abrogazioni

Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate le seguenti disposizioni:

  • a)decreto del Presidente della Repubblica del 26 maggio 1959, n. 689, regolamento recante la determinazione delle aziende e lavorazioni soggette, ai fini della prevenzione degli incendi, al controllo del Comando del Corpo dei vigili del fuoco;
  • b)decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, concernente regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59;
  • c)decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 214, concernente regolamento recante semplificazione delle procedure di prevenzione incendi relative ai depositi di g.p.l. in serbatoi fissi di capacita' complessiva non superiore a 5 metri cubi;
  • d)decreto del Ministro dell'interno in data 16 febbraio 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 9 aprile 1982, recante modificazioni del decreto del Ministro dell'interno 27 settembre 1965, concernente la determinazione delle attivita' soggette alle visite di prevenzione incendi;
  • e)articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229, limitatamente a:
  • 1)comma 1: il secondo periodo;
  • 2)comma 2: dalle parole: «a conclusione di un procedimento» fino alle parole: «attivita' medesime»;
  • 3)comma 4: dalle parole: «Ai fini» fino alle parole: «prevenzione incendi» e dalle parole: «oltre ad eseguire» fino alle parole: «accertamenti e valutazioni»;
  • f)articolo 6, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

Testo vigente dal 22 settembre 2011

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2011-08-01;151~art12 · fonte del testo