Le apparecchiature e gli impianti di refrigerazione, di condizionamento d'aria e le pompe di calore contenenti sostanze controllate in quantita' superiore ai 3 kg, devono essere sottoposte a controllo della presenza di fughe nel circuito di refrigerazione, con la frequenza indicata al comma 2, da registrarsi nel libretto di impianto di cui all'allegato I. Gli impianti e le apparecchiature suddette devono essere sottoposti a controllo con le seguenti cadenze:

  • a)annuale: per impianti e apparecchiature con un contenuto di sostanze controllate comprese tra i 3 e i 100 kg;
  • b)semestrale: per impianti e apparecchiature con un contenuto di sostanze controllate superiore ai 100 kg. Quando nel corso di un'ispezione venga individuato un indizio di fuga, si dovra' procedere alla ricerca della fuga con un apparecchio cercafughe di sensibilita' superiore a 5 g/anno. La ricerca sul lato di alta pressione deve essere eseguita con l'impianto funzionante mentre quella sul lato di bassa pressione deve essere eseguita con l'impianto spento. Qualora si rilevi una perdita che richieda una ricarica superiore al 10 per cento del contenuto totale del circuito frigorifero, l'impianto o l'apparecchiatura deve essere riparato entro trenta giorni dalla verifica e puo' essere messo in funzione solo dopo che la perdita sia stata riparata. I risultati dei controlli devono essere registrati nel libretto di impianto di cui all'articolo 3, comma 2.

Testo vigente dal 11 aprile 2006

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2006-02-15;147~art4 · fonte del testo