Al titolo II, capo I, paragrafo 1 - Fasce di rispetto - del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

  • a)all'art. 26 (art. 16 Cod. str.) il comma 2 e' sostituito dal seguente: " 2. Fuori dei centri abitati, come delimitati ai sensi dell'art. 4 del codice, le distanze dal confine stradale, da rispettare nelle nuove costruzioni, nelle ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali o negli ampliamenti fronteggianti le strade, non possono essere inferiori a:
  • a)60 m per le strade di tipo A;
  • b)40 m per le strade di tipo B;
  • c)30 m per le strade di tipo C;
  • d)20 m per le strade di tipo F, ad eccezione delle 'strade vicinali' come definite dall'art. 3, comma 1, n. 52 del codice;
  • e)10 m per le 'strade vicinali' di tipo F.";
  • b)dopo il comma 2 del predetto art. 26 sono inseriti i seguenti: "2-bis. Fuori dei centri abitati, come delimitati ai sensi dell'art. 4 del codice, ma all'interno delle zone previste come edificabili o trasformabili dallo strumento urbanistico generale, nel caso che detto strumento sia suscettibile di attuazione diretta, ovvero se per tali zone siano gia' esecutivi gli strumenti urbanistici attuativi, le distanze dal confine stradale, da rispettare nelle nuove costruzioni, nelle ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali o negli ampliamenti fronteggianti le strade, non possono essere inferiori a:
  • a)30 m per le strade di tipo A;
  • b)20 m per le strade di tipo B;
  • c)10 m per le strade di tipo C. 2-ter. Per le strade di tipo F, nel caso di cui al comma 2-bis, non sono stabilite distanze minime dal confine stradale ai fini della sicurezza della circolazione. Non sono parimenti stabilite distanze minime dalle strade di quartiere dei nuovi insediamenti edilizi previsti o in corso di realizzazione. 2-quater. Le distanze dal confine stradale, fuori dei centri abitati, da rispettare nella costruzione o ricostruzione di muri di cinta, di qualsiasi natura e consistenza, lateralmente alle strade, non possono essere inferiori a:
  • a)5 m per le strade di tipo A, B;
  • b)3 m per le strade di tipo C, F. 2-quinquies. Per le strade di tipo F, nel caso di cui al comma 2-quater, non sono stabilite distanze minime dal confine stradale ai fini della sicurezza della circolazione. Non sono parimenti stabilite distanze minime dalle strade di quartiere dei nuovi insediamenti edilizi previsti o in corso di realizzazione.";
  • c)l'art. 28 (art. 18 Cod. str.) e' sostituito dal seguente: "Art. 28 (Fasce di rispetto per l'edificazione nei centri abitati). - 1. Le distanze dal confine stradale all'interno dei centri abitati, da rispettare nelle nuove costruzioni, nelle demolizioni integrali e conseguenti ricostruzioni o negli ampliamenti fronteggianti le strade, non possono essere inferiori a:
  • a)30 m per le strade di tipo A;
  • b)20 m per le strade di tipo D. 2. Per le strade di tipo E ed F, nei casi di cui al comma 1, non sono stabilite distanze minime dal confine stradale ai fini della sicurezza della circolazione. 3. In assenza di strumento urbanistico vigente, le distanze dal confine stradale da rispettare nei centri abitati non possono essere inferiori a:
  • a)30 m per le strade di tipo A;
  • b)20 m per le strade di tipo D ed E;
  • c)10 m per le strade di tipo F. 4. Le distanze dal confine stradale, all'interno dei centri abitati, da rispettare nella costruzione o ricostruzione dei muri di cinta, di qualsiasi natura o consistenza, lateralmente alle strade, non possono essere inferiori a:
  • a)m 3 per le strade di tipo A;
  • b)m 2 per le strade di tipo D. 5. Per le altre strade, nei casi di cui al comma 4, non sono stabilite, distanze minime dal confine stradale ai fini della sicurezza della circolazione.".

Testo vigente dal 19 maggio 1993

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1993-04-26;147~art1 · fonte del testo