Capo II – Certificazione
- Art. 5 — Organismi di certificazione
- Art. 6
- Art. 7 — Persone fisiche soggette all'obbligo di certificazione e iscrizione al Registro telematico nazionale
- Art. 8 — Imprese soggette all'obbligo di certificazione e iscrizione al Registro telematico nazionale
- Art. 9 — Persone fisiche soggette all'obbligo di attestazione e iscrizione al Registro telematico nazionale
- Art. 10 — Persone fisiche e imprese soggette all'iscrizione al Registro telematico nazionale esenti dall'obbligo di certificazione e attestazione
- Art. 11 — Esenzioni per le persone fisiche dall'obbligo di certificazione e di iscrizione al Registro telematico nazionale
- Art. 12 — Deroghe temporanee per le persone fisiche dagli obblighi di certificazione e di iscrizione al Registro telematico nazionale
- Art. 13 — Riconoscimento dei certificati delle persone fisiche e delle imprese rilasciati in un altro Stato membro