[1]L'ammontare annuo dello stanziamento destinato alle emittenti comunitarie, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), e' ripartito secondo i criteri e le aliquote sotto riportate:

  • a)in parti uguali tra tutti i soggetti beneficiari ammessi: 50 per cento b)

[2]in proporzione al punteggio attribuito esclusivamente con riferimento al criterio riguardante dipendenti e giornalisti di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a) e b): 50 per cento; Nell'ambito dell'istruttoria per la predisposizione delle graduatorie di cui all'articolo 5, in separata sezione relativa alle emittenti comunitarie, il Ministero determina l'entita' delle risorse risultanti dalla ripartizione di cui al comma 1, calcola la parte fissa del contributo dividendo l'importo di cui al comma 1, lettera a), tra tutti i soggetti beneficiari ammessi e attribuisce in maniera proporzionale al punteggio ottenuto da ciascuna emittente l'importo di cui al comma 1, lettera b). Sono ammesse ad usufruire dei contributi le emittenti televisive a carattere comunitario che si impegnano a trasmettere programmi di televendite per una durata giornaliera non superiore a novanta minuti.

Testo vigente dal 12 ottobre 2017

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2017-08-23;146~art7 · fonte del testo