Art. 13 — Norma finale

Le disposizioni del presente decreto si applicano ai rapporti esistenti tra Poste e clientela alla data di entrata in vigore delle stesse, fatti salvi gli atti posti in essere e gli effetti prodotti in applicazione della normativa previgente. Sono abrogati:

  • a)gli articoli da 100 a 137, 138, comma 2, da 139 a 142, 144 e 145 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;
  • b)gli articoli da 1 a 5, da 7 a 13, da 16 a 63, da 67 a 95, 96 comma 2, da 97 a 100, da 102 a 104, 105, comma 1, limitatamente alle parole da: "il correntista" a: "tuttavia", nonche' i commi 3 e 4, da 106 a 121, 122, comma 1, limitatamente alla lettera a), ed alle parole da: "rettificare" a: "od" della lettera b), da 123 a 134 del decreto del Presidente della Repubblica 1o giugno 1989, n. 256;
  • c)tutte le istruzioni per i servizi di bancoposta;
  • d)gli articoli 4, comma 3-bis, 8, comma 3, e 11 del decreto-legge 1o dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, nella parte relativa ai servizi di bancoposta, nonche' tutte le disposizioni emanate in applicazione degli stessi.

Testo vigente dal 23 aprile 2001

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-03-14;144~art13 · fonte del testo