Nel caso di parita' di cifra elettorale fra liste collegate ai medesimi candidati, l'ufficio centrale circoscrizionale, per le proclamazioni previste dall'art. 5, comma 1, lettera b), della legge 4 agosto 1993, n. 277 (comma 1, terzo e quarto periodo, del nuovo art. 84 del testo unico) parte dalla lista il cui contrassegno ha riportato il numero d'ordine piu' basso nel sorteggio di cui all'art. 24, comma 1, n. 2, del testo unico.
Testo vigente dal 11 gennaio 1994
