Art. 2 — Disposizioni transitorie e finali

Le cauzioni, gia' costituite, alla data di entrata in vigore del presente regolamento e dei successivi decreti di aggiornamento, sono integrate entro novanta giorni dalla comunicazione della nuova cifra determinata nei limiti stabiliti dall'articolo 1. Gli esercenti dei magazzini generali che, allo scadere del predetto termine, non avranno effettuato l'integrazione, entro i sessanta giorni successivi dovranno cessare la loro attivita'. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e', o resta abrogato, il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1954, n. 1510.

Testo vigente dal 23 agosto 2010

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-07-09;137~art2 · fonte del testo