Art. 16 — Disposizioni transitorie

I certificati emessi alla data di entrata in vigore del presente decreto dai soggetti che risultano iscritti nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione sono considerati certificati qualificati. Fino alla completa operativita' dell'elenco di cui all'articolo 28, comma 6, del testo unico coloro che intendono accreditarsi presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, effettuano gli adempimenti previsti dagli articoli 27 e 28 del medesimo testo unico presso l'Autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione.

Testo vigente dal 17 giugno 2003

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2003-04-07;137~art16 · fonte del testo