Art. 4 — Vice presidente
L'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1953, n. 1260, e' sostituito dal seguente: "Art. 4. - Il consiglio di amministrazione elegge nel proprio seno il vice presidente per la durata del triennio. Questi svolge compiti delegatigli dal presidente e sostituisce quest'ultimo in caso di assenza o di impedimento.".
Testo vigente dal 8 maggio 1993
