Art. 4 — Vice presidente

L'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1953, n. 1260, e' sostituito dal seguente: "Art. 4. - Il consiglio di amministrazione elegge nel proprio seno il vice presidente per la durata del triennio. Questi svolge compiti delegatigli dal presidente e sostituisce quest'ultimo in caso di assenza o di impedimento.".

Testo vigente dal 8 maggio 1993

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1993-02-18;135~art4 · fonte del testo