Capo IV – Prescrizioni particolari integrative relative alle varie classi di merci pericolose
- Art. 17 — Ammissibilità all'imbarco e movimentazione di veicoli e carri ferroviari che trasportano esplosivi (classe 1)
- Art. 18 — Ammissibilità all'imbarco e movimentazione di contenitori carichi di esplosivi (classe 1)
- Art. 19 — Operazioni di imbarco e sbarco di esplosivi (classe 1)
- Art. 20 — Trasbordo di esplosivi (classe 1)
- Art. 21 — Lavori a bordo in presenza di esplosivi (classe 1)
- Art. 22 — Ammissibilità all'imbarco di recipienti e cisterne contenenti gas (classe 2)
- Art. 23 — Operazioni di imbarco e sbarco di recipienti contenenti gas (classe 2)
- Art. 24 — Misure di sicurezza per le materie che a contatto con l'acqua sviluppano gas infiammabili (classe 4.3)
- Art. 25 — Operazioni di imbarco e sbarco di materie comburenti (classe 5.1)
- Art. 26 — Misure di sicurezza per i perossidi organici (classe 5.2)
- Art. 27 — Operazioni di sosta in porto e di imbarco e sbarco di materie radioattive (classe 7)
- Art. 28 — Misure di sicurezza per le materie radioattive (classe 7)