Contabilita' finanziaria ed economica Le amministrazioni pubbliche affiancano, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, la contabilita' economico-patrimoniale alla contabilita' finanziaria e realizzano un sistema integrato di contabilita', in conformita' a quanto previsto nell'allegato 1. Ciascun atto o fatto gestionale deve trovare corrispondenza in una transazione elementare, cosi' come definita dall'articolo 8 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, ed e' rilevato in modo da assicurare una corrispondenza univoca con:

  • a)una voce del piano relativo alla contabilita' finanziaria secondo il principio contabile della competenza finanziaria contenuto nel decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91;
  • b)una voce del conto economico e del conto patrimoniale, ove la transazione elementare generi un evento rilevante ai fini della manifestazione economica e patrimoniale, secondo il principio della competenza economica contenuto nel decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91. Al fine di garantire l'integrazione contabile tra i moduli del piano di cui all'allegato 1, ciascuna voce del piano relativo alla contabilita' finanziaria viene correlata alle corrispondenti voci del piano relativo alla contabilita' economico-patrimoniale mediante schemi di transizione predisposti periodicamente dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e pubblicati sul sito Internet. Le amministrazioni che non provvedano ad effettuare la correlazione come indicato al comma 3 devono darne opportuna motivazione. Tali amministrazioni sono tenute a definire al quinto livello di articolazione del piano finanziario le correlazioni effettuate tra quest'ultimo e il piano relativo alla contabilita' economico-patrimoniale, indicando per ogni scostamento dalla matrice di correlazione i criteri contabili applicati tra quelli individuati dalle norme e dai regolamenti vigenti in ambito nazionale ed internazionale. Le informazioni che le amministrazioni producono ai sensi del presente comma sono inviate al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato contestualmente a tutti i documenti contabili. Restano ferme le rilevazioni delle scritture contabili rispettivamente della contabilita' finanziaria e della contabilita' economico-patrimoniale di cui all'allegato 1. Restano altresi' ferme le disposizioni di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42, nonche' le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 dicembre 2011, relativo alla sperimentazione della disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi, di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, ed in particolare l'articolo 8 che prevede l'adozione di un piano dei conti integrato nella fase di sperimentazione.

Testo vigente dal 28 novembre 2013

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2013-10-04;132~art2 · fonte del testo