[1]Ambiti di attivita' e competenza

[2]1. L'osteopata, in riferimento alla diagnosi di competenza medica, e all'indicazione o la controindicazione al trattamento osteopatico ed effettua la valutazione osteopatica attraversa l'osservazione, la palpazione percettiva e i test osteopatici per individuare la presenza di segni clinici delle disfunzioni somatiche del sistema muscolo scheletrico. 2. L'osteopata opera con le seguenti modalita':

  • a)pianifica il trattamento osteopatico e predispone modalita' di trattamento selezionando approcci e tecniche osteopatiche esclusivamente manuali, non invasive ed esterne, adeguate al paziente ed al contesto clinico;
  • b)esegue, in sicurezza e nel rispetto della dignita' e della sensibilita' del paziente, il trattamento manipolativo osteopatico attraverso tecniche specifiche e selezionate per il singolo paziente;
  • c)valuta gli esiti del trattamento osteopatico, ne verifica l'appropriatezza e pianifica il follow-up condividendoli con il paziente, con eventuali caregiver e/o con altri professionisti sanitari;
  • d)al fine di prevenire alterazioni dell'apparato muscolo scheletrico, promuove azioni educative verso il soggetto in trattamento, verso la famiglia e la collettivita'; educa il paziente nelle abilita' di autogestione dell'organismo e ne pianifica il percorso educativo anche in collaborazione con altri professionisti; a fine trattamento verifica le rispondenze tra metodologia attuata e gli obiettivi di recupero funzionale riabilitativo e psicosociale; reindirizza il paziente al medico inviante quando i sintomi persistono oltre i tempi previsti o peggiorano.

Testo vigente dal 29 settembre 2021

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2021-07-07;131~art2 · fonte del testo