Non si fa luogo all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai tributi erariali, regionali e locali di ogni specie comprensivi o costituiti solo da sanzioni amministrative o interessi, qualora l'ammontare dovuto, per ciascun credito, con riferimento ad ogni periodo d'imposta non superi l'importo fissato, fino al 31 dicembre 1997, in lire trentaduemila. Se l'importo del credito supera il limite previsto nel comma l, si fa luogo all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione per l'intero ammontare. La disposizione di cui al comma 1 non si applica qualora il credito tributario, comprensivo o costituito solo da sanzioni amministrative o interessi, derivi da ripetuta violazione, per almeno un biennio, degli obblighi di versamento concernenti un medesimo tributo.

Testo vigente dal 12 maggio 1999

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1999-04-16;129~art1 · fonte del testo