Art. 3 — Disposizioni transitorie e finali

Ai fini della individuazione delle disposizioni che continuano ad applicarsi agli adempimenti anagrafici fino al completamento del piano per il graduale subentro di cui all'articolo 62, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, si intende per «comune non transitato» il comune per il quale non si e' ancora verificato il subentro dell'anagrafe nazionale della popolazione residente e per «comune transitato» il comune per il quale si e' verificato tale subentro. Fino al subentro dell'anagrafe nazionale della popolazione residente, il comune non transitato procede a tutti gli adempimenti anagrafici con l'osservanza delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, previgenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le medesime disposizioni continuano, altresi', ad applicarsi agli adempimenti anagrafici che interessano congiuntamente un comune transitato ed un comune non transitato. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Testo vigente dal 14 agosto 2015

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2015-07-17;126~art3 · fonte del testo