Art. 1 — Prospetto delle attività e passività
Nei casi di passaggio dal regime di contabilita' semplificata a quello di contabilita' ordinaria, le attivita' e le passivita' esistenti all'inizio del periodo di imposta sono valutate con i criteri di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 689, e riportate sul libro degli inventari o su apposito prospetto da redigere entro il termine della presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta precedente.
Testo vigente dal 5 giugno 2003
