Nei casi di passaggio dal regime di contabilita' semplificata a quello di contabilita' ordinaria, le attivita' e le passivita' esistenti all'inizio del periodo di imposta sono valutate con i criteri di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 689, e riportate sul libro degli inventari o su apposito prospetto da redigere entro il termine della presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta precedente.

Testo vigente dal 5 giugno 2003

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2003-04-16;126~art1 · fonte del testo