Pronta disponibilita' All'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2022, n. 121, sono apportate le seguenti modifiche:

  • a)il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Ferma restando l'osservanza di un periodo di recupero psico-fisico tra turni di servizio e di pronta disponibilita' di almeno 12 ore, con appositi accordi integrativi nazionali del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, sono definite:
  • a)le modalita' di contatto e di svolgimento dei servizi di pronta disponibilita' diurna e notturna del personale che espleta attivita' specialistiche e specializzate, del personale che espleta funzioni operative del ruolo dei vigili del fuoco e del ruolo dei capi squadra e dei capi reparto, e del personale dei ruoli tecnico-professionali nonche' gli eventuali limiti massimi di turni mensili individuali;
  • b)le misure del compenso per l'effettuazione del servizio di pronta disponibilita', nel limite di cui all'articolo 12, comma 1, lettera b), del presente decreto e dell'eventuale relativa maggiorazione, a decorrere dall'anno 2026, per i casi di impiego effettivo nei servizi istituzionali inferiori a due ore;
  • c)l'implementazione delle misure di cui alla lettera b), nel limite delle risorse stanziate, a decorrere dall'anno 2022, nel fondo di amministrazione di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 novembre 2007, per effetto dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 20, comma 4, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.». Il limite di cui all'articolo 12, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2022, n. 121, e' incrementato dell'importo complessivo di euro 979.653,35 a decorrere dal 31 dicembre 2024 e a valere dal 2025.

Testo vigente dal 20 agosto 2025

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2025-06-23;125~art9 · fonte del testo