[1]Indennita' di rischio Le misure dell'indennita' di rischio del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che espleta funzioni operative, funzioni specialistiche e dei ruoli speciali antincendio (AIB) a esaurimento, come stabilite dall'articolo 22-bis, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, a decorrere dal 1° gennaio 2024 sono incrementate degli importi mensili lordi e rideterminate negli importi mensili lordi, di cui alle seguenti tabelle:

[2]Parte di provvedimento in formato grafico Le misure mensili di cui al comma 1 sono corrisposte per tredici mensilita'.

Testo vigente dal 20 agosto 2025

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2025-06-23;125~art4 · fonte del testo