Art. 12 — Fascicolo informatico

La cancelleria procede alla formazione informatica del fascicolo d'ufficio, contenente gli atti del processo come documenti informatici ovvero le copie informatiche dei medesimi atti quando siano stati depositati su supporto cartaceo. Nel fascicolo informatico sono inseriti, secondo le modalita' di cui al comma 1, anche i documenti probatori offerti in comunicazione o prodotti dalle parti o comunque acquisiti al processo. Per i documenti probatori prodotti o comunque acquisiti su supporto cartaceo l'inserimento nel fascicolo informatico delle relative copie informatiche e' effettuato dalla cancelleria, sempre che l'operazione non sia eccessivamente onerosa. La formazione del fascicolo informatico non elimina l'obbligo di formazione del fascicolo d'ufficio su supporto cartaceo.

Testo vigente dal 17 aprile 2001

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-02-13;123~art12 · fonte del testo