Art. 23 — Assegnazione temporanea
All'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008 sono apportate le seguenti modifiche:
- a)dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti commi: «1-bis. Costituiscono gravissimi motivi di carattere familiare e personale, che devono essere documentati con certificazione medica attestante:
- a)la patologia del dipendente non ostativa alla prestazione di servizio, tale da richiedere assistenza da parte dei congiunti e/o terapie presso strutture sanitarie specialistiche assenti nella sede di servizio o in sedi limitrofe;
- b)la patologia del coniuge/figli/genitori del dipendente che comporti pericolo di vita o gravissimo pregiudizio per l'integrita' fisica, anche nel caso di temporaneo ricovero, e la necessita' di relativa assistenza, a condizione che la patologia non si configuri esclusivamente di carattere cronico o di durata non determinabile e, come tale, implicante soluzioni assistenziali di tipo permanente. 1-ter. Costituisce, altresi', gravissimo motivo di carattere familiare il ricongiungimento a figli minori o a congiunti sottoposti a tutela, per sopravvenute circostanze che pongano solo in capo al dipendente la necessita' di assistenza temporanea, a condizione che venga comprovata l'impossibilita' da parte del soggetto che prima garantiva l'assistenza stessa e il carattere temporaneo della situazione.»;
- b)il comma 3 e' soppresso.
Testo vigente dal 17 agosto 2022
