Art. 3 — Efficacia ed efficienza dei servizi

Le istituzioni scolastiche ed educative possono collegarsi in rete per l'espletamento di compiti ed attivita' di interesse comune. Le relative modalita' organizzative, gestionali ed operative sono definite e indicate in appositi accordi tra le istituzioni scolastiche interessate, nel rispetto dei principi stabiliti in materia dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, e delle norme di cui ai contratti collettivi in vigore. I dirigenti preposti alle istituzioni scolastiche interessate sottoscrivono gli accordi sentiti i direttori dei servizi generali e amministrativi e le rappresentanze sindacali unitarie delle medesime istituzioni. L'impiego delle risorse di personale disponibili, ai sensi del comma 1, puo' riferirsi a tutti i profili professionali del personale medesimo. Nei casi di compresenza durante le ore di insegnamento tecnico-scientifico, dell'insegnante teorico, dell'insegnante tecnico-pratico e dell'assistente tecnico, puo' disporsi con apposita delibera della giunta esecutiva, la non attivazione del posto di assistente tecnico o in sostituzione dello stesso l'istituzione di altro posto di assistente tecnico di diversa area non coperta e di cui si valuti necessaria l'attivazione. La predetta determinazione non deve comportare, in alcun caso, situazioni di soprannumerarieta' rispetto all'organico di istituto. Nei periodi di sospensione dell'attivita' didattica gli assistenti tecnici possono essere utilizzati oltre che in attivita' di manutenzione ordinaria del materiale tecnico, scientifico ed informatico dei laboratori, officine, reparti di lavorazione o uffici di rispettiva competenza, anche in attivita' di manutenzione straordinaria del predetto materiale e in attivita' di supporto alla didattica, necessarie per l'ordinato e puntuale avvio dell'anno scolastico.

Testo vigente dal 17 agosto 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2009-06-22;119~art3 · fonte del testo