Rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento i seguenti rapporti contrattuali:

  • a)deposito di somme di denaro, effettuato presso l'intermediario con l'obbligo di rimborso;
  • b)deposito di strumenti finanziari in custodia ed amministrazione;
  • c)contratto di assicurazione di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, in tutti i casi in cui l'assicuratore si impegna al pagamento di una rendita o di un capitale al beneficiario ad una data prefissata. L'applicazione del presente regolamento e' esclusa nei casi in cui il valore dei beni di cui al comma 1 non superi i cento euro.

Testo vigente dal 2 agosto 2007

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2007-06-22;116~art2 · fonte del testo