Art. 2 — Campo di applicazione
Rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento i seguenti rapporti contrattuali:
- a)deposito di somme di denaro, effettuato presso l'intermediario con l'obbligo di rimborso;
- b)deposito di strumenti finanziari in custodia ed amministrazione;
- c)contratto di assicurazione di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, in tutti i casi in cui l'assicuratore si impegna al pagamento di una rendita o di un capitale al beneficiario ad una data prefissata. L'applicazione del presente regolamento e' esclusa nei casi in cui il valore dei beni di cui al comma 1 non superi i cento euro.
Testo vigente dal 2 agosto 2007
