In esito al referendum di cui in premessa, l'articolo 1, commi 1, 2, 3, 5 e 6, e l'articolo 2 della legge 7 aprile 2010, n, 51, recante «Disposizioni in materia di impedimento a comparire in udienza» quale risultante a seguito della sentenza n. 23 del 13-25 gennaio 2011 della Corte costituzionale, sono abrogati. L'abrogazione di cui al comma 1 ha effetto a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Testo vigente dal 20 luglio 2011

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2011-07-18;115~art1 · fonte del testo