La Commissione fornisce consulenza e supporto tecnico-scientifico nell'elaborazione e nell'attuazione delle politiche di genere, sui provvedimenti di competenza dello Stato. Nell'esercizio delle sue competenze, la Commissione, in particolare:

  • a)propone il programma annuale di lavoro, indicando le conseguenti esigenze finanziarie;
  • b)controlla sistematicamente gli sviluppi delle politiche delle pari opportunita' tra uomini e donne in ambito sopranazionale e comunitario;
  • c)segnala al Ministro le iniziative necessarie per conformare l'organizzazione delle pubbliche amministrazioni alla parita' dei sessi e, in generale, per realizzare l'effettiva parita' nell'amministrazione;
  • d)redige un rapporto annuale per il Ministro sullo stato di attuazione delle politiche di pari opportunita', rilevando altresi' l'eventuale mancato rispetto degli impegni comunitari;
  • e)puo' effettuare audizioni, pubblicare i propri lavori nonche' le ricerche svolte e predisporre la realizzazione di campagne informative. La Commissione puo' articolarsi in gruppi di lavoro per materie omogenee composti da non meno di tre membri.

Testo vigente dal 1 agosto 2007

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2007-05-14;115~art3 · fonte del testo