Art. 3 — Competenze e funzionamento della Commissione
La Commissione fornisce consulenza e supporto tecnico-scientifico nell'elaborazione e nell'attuazione delle politiche di genere, sui provvedimenti di competenza dello Stato. Nell'esercizio delle sue competenze, la Commissione, in particolare:
- a)propone il programma annuale di lavoro, indicando le conseguenti esigenze finanziarie;
- b)controlla sistematicamente gli sviluppi delle politiche delle pari opportunita' tra uomini e donne in ambito sopranazionale e comunitario;
- c)segnala al Ministro le iniziative necessarie per conformare l'organizzazione delle pubbliche amministrazioni alla parita' dei sessi e, in generale, per realizzare l'effettiva parita' nell'amministrazione;
- d)redige un rapporto annuale per il Ministro sullo stato di attuazione delle politiche di pari opportunita', rilevando altresi' l'eventuale mancato rispetto degli impegni comunitari;
- e)puo' effettuare audizioni, pubblicare i propri lavori nonche' le ricerche svolte e predisporre la realizzazione di campagne informative. La Commissione puo' articolarsi in gruppi di lavoro per materie omogenee composti da non meno di tre membri.
Testo vigente dal 1 agosto 2007
