Art. 3
[1]Poteri ministeriali di vigilanza
[2]1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali esercita sull'ANPAL i poteri di indirizzo e vigilanza previsti dall'articolo 8, commi 2 e 4, lettera d), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, dal decreto istitutivo e dal presente statuto. 2. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali esprime il parere preventivo, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto istitutivo, sui seguenti atti dell'ANPAL:
- a)circolari e altri atti interpretativi di norme di legge o regolamento;
- b)modalita' operative e ammontare dell'assegno individuale di ricollocazione di cui all'articolo 23 del decreto istitutivo;
- c)atti di programmazione e riprogrammazione in relazione ai programmi europei gestiti dall'ANPAL in qualita' di autorita' di gestione.
Testo vigente dal 21 giugno 2016
