Art. 3 — Ambito territoriale d'applicazione
Le tasse di cui al presente regolamento, il cui gettito e' attribuito alle autorita' portuali in virtu' di quanto previsto dall'articolo 1, comma 982, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dall'articolo 1, comma 6, del presente regolamento, sono applicate con riferimento alle operazioni commerciali che si svolgono negli ambiti spaziali di cui all'articolo 1, comma 986, della medesima legge 27 dicembre 2006, n. 296. Ad eccezione di quanto previsto all'articolo 4, comma 3, e' fatta salva la vigente normativa speciale concernente le tasse ed i diritti marittimi relativa al porto franco di Trieste, di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, ed al decreto del Ministro della marina mercantile 5 settembre 1989, n. 339, modificato dal decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 11 aprile 1996, n. 372.
Testo vigente dal 5 agosto 2009
