Art. 17 — Indennità integrativa speciale
A decorrere dal 1° gennaio 2005, lo stipendio tabellare contiene ed assorbe l'indennita' integrativa speciale negli importi di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 2003, n. 144. Il conglobamento non modifica le modalita' di determinazione della base di calcolo in atto del trattamento pensionistico, anche con riferimento all'articolo 2, comma 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e non ha effetti diretti o indiretti sul trattamento economico complessivo fruito dal personale in servizio all'estero in base alle disposizioni vigenti.
Testo vigente dal 20 marzo 2006
