Al decreto legislativo n. 150 del 2009 sono abrogati:

  • a)l'articolo 7, comma 3;
  • b)l'articolo 10, commi 2, 3 e 4;
  • c)l'articolo 13, comma 5 e comma 6, lettere a), b), c), d), f), g), h), i), l), n), o);
  • d)l'articolo 14, commi 3, 5 e 7. Sono in ogni caso fatti salvi gli effetti delle leggi regionali e dei regolamenti adottati dagli enti locali in attuazione dei principi recati dalle norme di cui al comma 1.

Testo vigente dal 17 giugno 2016

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2016-05-09;105~art8 · fonte del testo