Al decreto legislativo n. 150 del 2009 sono abrogati:
- a)l'articolo 7, comma 3;
- b)l'articolo 10, commi 2, 3 e 4;
- c)l'articolo 13, comma 5 e comma 6, lettere a), b), c), d), f), g), h), i), l), n), o);
- d)l'articolo 14, commi 3, 5 e 7. Sono in ogni caso fatti salvi gli effetti delle leggi regionali e dei regolamenti adottati dagli enti locali in attuazione dei principi recati dalle norme di cui al comma 1.
Testo vigente dal 17 giugno 2016
