Art. 2 — Norme transitorie
I piloti effettivi e gli aspiranti piloti nominati alla data di entrata in vigore del presente decreto partecipano alla ripartizione dei proventi in ragione di centoventicinque quote il capo pilota, centododici quote e mezza i sottocapi, cento quote gli altri piloti effettivi e cinquanta quote gli aspiranti piloti. In caso di infermita' dei piloti di cui al presente comma, si applica il comma 3 dell'articolo 121 del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328. L'opzione per il trattamento di fine servizio da parte dei piloti con anzianita' inferiore a dieci anni e' effettuata entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. L'articolo 123 del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, si applica alle vedove ed agli orfani dei piloti deceduti alla data di entrata in vigore del presente decreto e dei piloti con piu' di cinque anni di servizio completo che non abbiano optato per il trattamento di fine servizio.
Testo vigente dal 4 agosto 2009
