1. La comunicazione di cui all'articolo 4, commi 1, 2 e 5, della legge:

  • a)e' redatta su carta libera;
  • b)riporta nome, cognome, data e luogo di nascita, nonche' luogo di residenza dell'elettore;
  • c)riporta il nome del comune italiano d'iscrizione all'anagrafe degli italiani residenti all'estero o di ultima residenza dell'elettore, ove a lui noti;
  • d)riporta l'indicazione della consultazione per la quale l'elettore intende esercitare l'opzione;
  • e)e' datata e firmata dall'elettore;
  • f)e' consegnata all'ufficio consolare, il quale ne rilascia ricevuta, ovvero e' spedita all'ufficio consolare, nei termini previsti dall'articolo 4, commi 1, 2 e 5 della legge. 2. L'opzione che non riporta tutti gli elementi di cui al comma 1, lettera b), ovvero che non reca la firma dell'elettore, si intende non esercitata. 3. L'opzione priva dell'indicazione di cui al comma 1, lettera c) si intende esercitata. Gli uffici consolari desumono il dato dall'elenco aggiornato di cui all'articolo 5, comma 1 della legge. 4. L'opzione priva dell'indicazione di cui al comma 1, lettera d), si intende esercitata per la prima consultazione elettorale o referendaria successiva alla data in cui e' redatta, salvo quanto previsto dai commi 2 e 5. 5. In ogni caso la comunicazione dell'opzione deve pervenire all'ufficio consolare non oltre il decimo giorno successivo all'indizione delle votazioni. E' onere dell'elettore accertare l'avvenuta ricezione dell'opzione, qualora inviata per posta, da parte dell'ufficio consolare che, su richiesta, ne rilascia apposita certificazione. 6. L'opzione puo' essere revocata nei modi ed entro i termini previsti per il suo esercizio dall'articolo 4 della legge e dal presente articolo.

Testo vigente dal 13 maggio 2003

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2003-04-02;104~art4 · fonte del testo