Art. 21 — Uffici provinciali per il referendum
Le funzioni attribuite agli Uffici provinciali per il referendum dall'articolo 21 della legge 25 maggio 1970, n. 352, sono esercitate dall'ufficio centrale per la circoscrizione estero di cui all'articolo 7 della legge.
Testo vigente dal 13 maggio 2003
