L'art. 2 del regolamento e' sostituito dal seguente: "Art. 2. - 1. Le liste recanti piu' di un nome sono formate da candidati di entrambi i sessi elencati nello stesso ordine alternato, sia sul manifesto contenente la lista dei candidati della circoscrizione, sia sulle schede di votazione.".
Testo vigente dal 15 febbraio 1994
